Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001-
Supplemento Ordinario n. 112
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della
Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in
particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante
il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le
Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993
e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e
ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al
comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.
I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di
spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2
del d.lgs n. 546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691,
e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni,
e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e
dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in
modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto
conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992.
n.421.
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del
d.lgs n. 470 del 1993 poi
dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1
del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal
comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi
di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.
Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del
d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs n. 396
del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno
verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle
finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi
la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio aI 31
dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,
nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche
gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico
- finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la
programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal
Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono
determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano
salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche
del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di
personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere
nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
(Art.7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano
criteri certi di' priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la
formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi. al fine
di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte
le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e
prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa
sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli
enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di
pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e'
soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza
pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale
(Art. l0 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni
con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e
rapidita' del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il
personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di
accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti
finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art.7 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
dalla legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di
garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura
uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto
con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il
pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle
singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di
normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed
attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale
struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente
del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si
applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al
miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso
informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle
iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva
nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di' carriera
del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai
sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di
un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente
individua le forme di pubblicazione.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del
contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche,
uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs n. 29 del 1993,come sostituito prima dall'art. 3 del
d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base
delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la
gestione;
b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita'
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti
per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di
governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e,
per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli
obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai
dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare
un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza
previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
Articolo 15
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n.
470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del
1998; Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art.
7 del d.lgs n. 470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce del molo unico di cui
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo
33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non
affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto
all'ufficio di piu' elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad
ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono
conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello
Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua
competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della
legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti
i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui
al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione
di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai
dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni
pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento
o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art. 18 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs n.
470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui
all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a
consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica
puo' chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di
norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA,
l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
standards.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando
di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli
uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette
anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi
i casi di revoca di cui all'articolo 21. nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere
onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di
ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno
in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una
indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del
contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate
dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui all'articolo 24, comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati
o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e'
data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3,
comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera'
ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Articolo 20
Verifica dei risultati
(Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n.
470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs
n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt.
5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei
ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei
ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale.
I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei
risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino
alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli
ministeri interessati.
Articolo 21
Responsabilita' dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. I risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi,
valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di
cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente interessato la
revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la
destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma
10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che
vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa,
ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio,
puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a
due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per
il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle
carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Articolo 22
Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21,
comma 2, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui
componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con
esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di
cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalita' stabilite
dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori molo
per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso
entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e'
rinnovabile.
Articolo 23
Ruolo unico dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La
distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e,
limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento
degli incarichi di dirigenza generale.
2. Alla prima fascia del ruolo unico
appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi
dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere
incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di
responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri
dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato
in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento
disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di
garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure,
anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale
collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le
altre amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri
cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali
di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio
professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni
centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'unione europea.
Articolo 24
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi
dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)
1. La retribuzione del personale con qualifica
di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e
responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi
dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e
con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni
o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita'
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai
sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai
dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione e' determinata
ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da
destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico
del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il
trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del
comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui
all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati
per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo
propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere
sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e
ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito dei
progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge
n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme
speciali ai dirigenti del molo unico o equiparati sono assorbiti nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del
trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi
del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle
risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra
i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita'
di risorse disponibili.
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del
d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita
personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli
effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto
conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate
da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica
regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la
gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e'
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento
e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente
scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di
efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al
comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la
qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa
delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e'
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al
consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e'
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo
per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e
della personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per
quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli
formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le
modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita',
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica,
delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie
artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli
attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della
qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico
di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di
formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993,
modificati prima dall'art. 14 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45,
comma 15 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita' prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale
o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti
profili del molo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante
dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal
relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E'
assicurata la corrispondenza di funzioni, a parita' di struttura organizzativa,
dei dirigenti di piu' elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante
organiche non puo' essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche
per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare,
e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente
capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le
disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Sezione II
Accesso
alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del
d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163
del 1995,convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi
nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di
ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per
esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente
da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente
partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresi',
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti
del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita La Scuola superiore della
pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e
b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
4. Il
corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo
superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private (mod.to L. 289/02). Tale ciclo comprende
anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o
organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i
vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, puo' essere previsto
che il ciclo formativo. di durata complessivamente non superiore a dodici mesi,
si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma
1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici
provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma
2.
7.
In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno
vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di
cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno (mod.to
L. 289/02)
Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art. 28-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del
d.lgs n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della
legge n. 124 del 1999)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si
realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette
anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo
quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede
regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato sommando i
posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua
indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo
la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di eta', maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento,
tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corso concorso, si articola in una
selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione
e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di
ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del
comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per
cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai
sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui
all'articolo 25, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a
coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro
riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale
viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei
titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio
maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non
inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2,
comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le
modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che
individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso
decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati
vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a
concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il
50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale in possesso
dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e' disposta
sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche
esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere
l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la
sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono piu'
conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione
specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di'
contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita'
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e'
subordinato all'esito positivo delL'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici.
Capo III
Uffici,
piante organiche, mobilita' e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono
definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto
dal comma 1.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel
caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio
all'estero
(Art. 33-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Anche al fine di favorire lo scambio
internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed
il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione
europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi
dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia
aderisce.
2. Il trattamento economico potra' essere a
carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato
italiano dall'unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di
appartenenza. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello
sviluppo professionale degli interessati.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilita' collettiva
(Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993. come sostituito prima dall'art. 14 del
d.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art.
20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs
n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente Le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in
particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione
quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di
dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza
distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a
10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e
8.
3. La comunicazione preventiva di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche de personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a
verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia e' in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con L'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo
30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4
e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso La diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in
disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il Lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello
stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai
fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilita'
(Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto
in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune
forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e'
tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali
sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto
negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma
8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo
della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono
riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilita' e per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale
del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita'
iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le
economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in
disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in
disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo 35
Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del
1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto
legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269
del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1,
lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica
della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13
agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che
garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di
espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente
sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla
previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a
livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie
professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto
delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti,
si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla
legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici
(Art. 36-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di
concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una
lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui
all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per
il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui
si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza
medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si
applica.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche
che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le
funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui
al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una
disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai
fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori
di handicap
(Art. 42 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs
n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del
1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o
propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi
dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e dai Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del
d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su
tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti
settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale
autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si
applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di
direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e
riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data
della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs n.
396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs
n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il
potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di
settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalita'
di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in
materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le
aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del
Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un
comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene
costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita';
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per
gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato
dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il compatto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di
settore sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che
definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2,
o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte le pubbliche
amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un
apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso
l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione
pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi
deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti
datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile,
anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti,
soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo
dell'erogazione dei servizi.
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n.
396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni,
le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o
struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in
base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in
proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24
e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti
dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o
struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le
modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti
i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche
modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve
essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni
che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali,
purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche'
abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione
e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo'
essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale
dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a
duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi
possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni di enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi'
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o
strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria
del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le
modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni
della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere
che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non
prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri
dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono
essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli
organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le
prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre
1989 n. 430.
Articolo 43
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del
d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del
1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22,
comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a
tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo
e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle
elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei
voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale
per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle
quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato
elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del
dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree
contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, comma
3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del
personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e
dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai
sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del
comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle
deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a
ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per
il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione
certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle
eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati
relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in
considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a
favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto
dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni
relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e
in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro
quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal
comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il
voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali
vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel
rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche
della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti,
spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi
diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali
considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione
della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. l6 del d.lgs
n. 470 del 1993)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1
lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva
nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono
ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di
amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle
commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera'
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale
e organismi di gestione, comunque denominati.
Articolo 45
Trattamento economico
(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs
n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo
criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttivita' individuale;
b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti
la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di
criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili
dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti
economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari
esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche,
sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative
di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(Art. 50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993,come sostituiti
prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396
del 1997)
1. Le pubbliche amministrazioni sono
legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti
ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa alle relazioni
sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle
pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono
avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa.
Sulla base di apposite intese, l'assistenza puo' essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione
all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed
alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono
essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base
regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio,
monitoraggio e documentazione necessario all'esercizio della contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati
di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio
dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di
cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei
contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa,
viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore
e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale e la indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN e'
costituito da cinque componenti ed e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra
i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta', il
presidente. Degli altri componenti, uno e' designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del
personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo
31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato
dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il
comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del
comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in
servizio. La misura annua del contributo individuale e' concordata tra l'ARAN e
l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6. ed e' riferita a
ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al
comma 8 e' effettuata:
a) per le amministrazioni dello State direttamente attraverso la previsione di'
spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione
di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa
espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di
diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I
regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica
da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente
dell'ARAN e' costituito da cinquanta unita', ripartite tra il personale dei
livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma
10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di
diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un
contingente di venticinque unita' di personale anche di qualifica dirigenziale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di
comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione
di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori
ruolo e' disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN puo'
utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a
disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a
carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo' avvalersi di esperti e
collaboratori esterni con modalita' di rapporto stabilite con i regolamenti
adottati ai sensi del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro
competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale
ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs
n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998; Art. 44. comma 6
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione
collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita'
negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le
sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita'
con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di
settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN
acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale
e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei
bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con
gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi
di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita'
dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti
collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'.
Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla
Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e
al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti
non e' positiva, l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del
Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero,
qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini
della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito
alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso,
al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla
definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura
finanziaria e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di
certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo,
decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali
di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Articolo 48
Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituto prima dall'art. 19 del
d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri
previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.
l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai
sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli
oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a
carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al
comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale,
prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia
temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in
caso di' accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello
Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di
bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni
autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse
dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti
collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci,
con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di
cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci
delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell'articolo 40, comma 3, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al
titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti
della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per
ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la
Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni
ed enti pubblici.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs
n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati
prima dall'art. 20 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge
n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e,
infine, dall'art. 44, comma 5 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza
e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel
settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in
un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1,
ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi
titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun
comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione
collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a
fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei
permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi
sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva,
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art. 55 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni degli
articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il
prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni
sUperiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo
di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel
termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato
alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma
2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo'
comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.
Articolo 53
Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del
decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi
dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995,convertito con modificazioni
dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998
nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici
la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,
273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono
conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre
fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati
ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli
avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i
rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al
comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei
soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato
direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita'
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto
che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore
al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a
tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e'
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono
esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in
posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari
a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal
presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi
sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto
per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita'
dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti
privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza
la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi
precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;
puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione
di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che
presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione
di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso
la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta
per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i
soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli
incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati
nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti
ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate
le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che,
nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri
dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito
o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12
le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico,
per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito
o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma
11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione
delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in
via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti
e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli
adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi
fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti
e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Articolo 54
Codice di comportamento
(Art. 58-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del
d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano
all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70,
comma 4, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in
materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per
l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo
di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di
uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al
presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano
attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione dei codici di cui al presente articolo.
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
(Art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs
n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n.
361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonche'
dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo,
quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e
53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera
dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il
dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da
applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il
dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad
eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di
impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano
procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al
collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il
collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e
l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta
sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di' due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da
un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che,
di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di
rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne
regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei
principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi
collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502
a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Se i contratti collettivi nazionali non
hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e con gli effetti di
cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 57
Pari opportunita'
(Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs
n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del
d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. l7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' fra
uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro
presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando
modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati
pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le
modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le
direttive della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla base di
quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58
Finalita'
(Art. 63 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs
n. 546 del 1993)
1. Al fine di realizzare il piu' efficace
controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la
rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte
le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un
processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59
Rilevazione dei costi
(Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs
n. 546 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i
singoli programmi di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla
rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di
evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare
i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di
spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei
programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure
presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla
vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito
atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo 60
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs
n. 546 del 1993)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di
rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate
derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e
a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica elabora, altresi', un conto annuale
che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali
relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano,
entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione pubblica,
il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui
le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione,
sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per
l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende
che producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e le aziende di cui
all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal
Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione
pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del
settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili
presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno,
anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese,
con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso
gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni,
enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,
sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983,
n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive
integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque
ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari,
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento e l'osservanza
delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei
risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo 61
Interventi correttivi del costo del personale
(Art. 66 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato
dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo
l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del
bilancio. La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono,
in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino
oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte
costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita'
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a
definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al
comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata
di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata.
Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il Commissario del Governo, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio
regionale. Egli e' responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di
informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di
quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui
all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene
tramite il Commissario del Governo.
Titolo VI
GIURISDIZIONE
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento
e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale,
nonche' quelle concernenti le indennita' di fine rapporto, comunque denominate
e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo
dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di
sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di
condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e'
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti
antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui
all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede
di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e
nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo' essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei
contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del
d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Quando per la definizione di una
controversia individuale di cui all'articolo 63, e' necessario risolvere in via
pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o
l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo
nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi
giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza,
del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per
verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del
contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della
clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo
e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la
quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in
mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il
giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione
della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per
Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del
giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione,
dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il
ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la
causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali
firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto
dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento alla proposizione dei mezzi di' impugnazione delle sentenze che
decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della
presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte
di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende
dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a
pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice
fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi
e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia'
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di
cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a
norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs n. 387
del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui
all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo
410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai
contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non e' stato
promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta
prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del
tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica
l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura
civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta
giorni, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di
centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la domanda in
violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione
o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata, puo' modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove
eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il
processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui
all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante mobilita' volontaria
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli
organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel
settore pubblico e privato.
Articolo 66
Collegio di conciliazione
(Art. 69-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del
d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ferma restando la facolta' del lavoratore
di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi,
il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge,
con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e' addetto, ovvero era
addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si
applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso
dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione e' composto dal
direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un
rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso
la quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione
di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e'
addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la
delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del
lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso
atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio
di conciliazione, il lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve
comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche
limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi,
primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti,
il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti,
anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata
dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura
civile, non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa.
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I
Disposizioni
diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria generale dello Stato
(Art. 70 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del
d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il piu' efficace perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60
e' realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di
lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, e' oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al
rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i
progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario
concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle
singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono
adottati d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da
indire ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata
del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita'
parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza,
che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini
dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo
all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti
per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo II
Norme
transitorie e finali
Articolo 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del
1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del
1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n.
387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi
sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione
ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano
in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad
esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli
sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le
qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del
dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non
riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza
ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito tramite il
relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56,
comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla
entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale
1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22,
commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi
alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle
dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di
cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo
199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del
presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora
siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo
al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le
procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data
del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di
cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata
la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso
del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46,
comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei
limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella
materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono
richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' iscriversi, se
in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Articolo 70
Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti
dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del
d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art.
20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del
d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387
del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta
le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul
bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di' posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al
titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti
i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il
personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento
economico e normativo e' definito nei contratti collettivi previsti dal
presente decreto, nonche', per i segretari comunali e provinciali, dall'art.11,
comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli
enti locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente
decreto nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26
dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio
1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,
n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di
lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2,
comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette
aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano, Il potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle
aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine
della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le
disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma
2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le
disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti
collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si
applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia
di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della
partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6,
del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti
parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilita' di
cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da
normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria
sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo,
o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale
rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si' applica al personale
comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla
completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46,
commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di
cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di' fuori ruolo o
in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici
non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche
amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli
35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi
previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo
periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di
riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le
decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente
disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di
quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento
all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla
contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie
locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le
decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale
1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati
gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo
periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, provvedera' alla disapplicazione espressa delle
disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite
in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con
la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art.74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs n.
546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998
e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7
del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del
d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le
seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che,
nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale
dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del presente decreto, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della
legge 11 luglio 1980, n. 3l2;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27,
comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al
personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10
ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 7l6;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a
42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19,
commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure gia'
previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le
amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento,
sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici
impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100
a 123 del decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3, e le
disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento,
cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
6. Contestualmente alla definizione della
normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le
disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti,
contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme
del d.lgs n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del
1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto, come riportate da ciascun articolo.
Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29
del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma
5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a
seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1,
secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1.
Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a
87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27
ottobre 1987, n. 436;
m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con
legge 1° giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge
1° febbraio 1993, n. 23.
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL
integrativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo
del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,
n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL
integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale dell'amministrazione
civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre
1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di
ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1.
Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3, decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte
relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12, 23,
27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
346;
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n.
43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97
per il personale con qualifica dirigenziale - sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle
assenze per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge
20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509;
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica
dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;
f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66,
ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale
con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1.Dal
7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a
11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13
maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1988, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1°
gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL
integrativo del 13 maggio 1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
IV. Sanita'
1.
Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a
123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30
giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola
"doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da 54
a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30
gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1,
relativamente all'indennita' di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49,
comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del
comma 1 nonche' commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1°
gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto
collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57,
lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1°
gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e
art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1.
Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad
esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91
a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per
gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n.
70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n.
127
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti
salvi gli effetti delle assunzioni gia' avvenute alla data di stipulazione del
Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Scuola
1.
Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17,
37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale
ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1,
5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14,
commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20,
da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17
marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo
successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni
educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 399.
VII. Universita'
1.
Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71,
da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2;
da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3; 27, commi 3 e
4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende autonome
1.
Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno
1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,
n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge del 24 dicembre
1993, n. 537.
IX. Enea
1.
Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter,
20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1,
da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30
dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30
dicembre 1991.
Allegato B
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29
del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma
5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a
seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo
periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1.
Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87,
da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre
1982, n. 869;
g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27
ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con
legge 1° giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge
1° febbraio 1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL
integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1.
Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,
con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge
23 gennaio 1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1.
Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio
1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983 n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986 n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268;
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n.
395;
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo che per i limitati
casi di cui all'art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV. Sanita'
1.
Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre
1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123,
con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a
termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30
giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56,
comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da
111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma
9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997;
da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del
secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL
del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale
sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123,
con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a
termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957
n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi
trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma
1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333;
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei
limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 68,
commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.
384 ;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del
secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del
CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1.
Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con
esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126,
127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3;
11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro
e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Universita'
1.
Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da
78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge
8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28
febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1.
Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69 a 71, da 78 a
87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del
contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957 n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con
qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno
1972, n. 748;
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre
1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986,
n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre
1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4
novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Enea
1.
Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17,
18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27,
da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79
del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA
31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del
1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito
della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio
1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi
dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).
I. Personale non dirigenziale
1.
Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e
73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di
effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale
del lavoro.